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# Società tra professionisti o srl: quale forma per uno studio medico o odontoiatrico

> Società tra professionisti o srl che gestisce una struttura: cosa cambia per autorizzazione, Ordine, direttore sanitario e responsabilità, anche in odontoiatria.

**Data:** 2026-10-28
**Autore:** OIDA Labs
**Tag:** normativa, apertura strutture

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Il medico o l'odontoiatra che apre uno studio con un collega, o con un socio non medico, si trova davanti a due modelli. La società tra professionisti esercita la professione. La società ordinaria gestisce una struttura sanitaria in cui la professione è esercitata dai medici. Entrambi i modelli possono adottare lo stesso tipo di società, srl compresa, e si distinguono per l'oggetto sociale e per l'iscrizione all'Ordine, e in alcune Regioni anche per l'obbligo del direttore sanitario.

Il criterio per scegliere il socio, e la storia della regola dei due terzi, sono trattati nell'articolo sul [percorso prima di investire in una struttura sanitaria](/blog/aprire-struttura-sanitaria-percorso-prima-di-investire/#socio-medico). Questo articolo esamina le conseguenze pratiche di ciascuna forma sull'autorizzazione, sui rapporti con l'Ordine e sul direttore sanitario. Il confronto fiscale è di competenza del commercialista.


## Una società tra professionisti medici può essere una srl? {#stp-srl}

**La società tra professionisti può essere una srl, perché si costituisce secondo uno dei tipi di società del codice civile e prende la qualifica di STP quando l'atto costitutivo rispetta i requisiti dell'art. 10 della Legge 183/2011.** Può essere una società di persone, di capitali o una cooperativa, e la denominazione deve indicare «società tra professionisti».

La scelta dipende quindi dall'oggetto sociale, cioè dal fatto che la società eserciti la professione medica o gestisca una struttura in cui operano i medici. Nel primo caso è una STP, che può avere la forma della srl. Nel secondo è una società ordinaria, soggetto gestore di un ambulatorio, di un poliambulatorio o di una struttura odontoiatrica.

Lo studio associato, che è un'associazione professionale, è estraneo a entrambi i modelli: in esso ogni associato mantiene il rapporto con il paziente e la propria responsabilità professionale.

## Società tra professionisti medici e srl sanitaria: che cosa cambia {#differenza}

**La STP è iscritta all'Ordine ed è soggetta al suo potere disciplinare; la srl che gestisce una struttura non è iscritta, e all'Ordine rispondono il direttore sanitario, per le funzioni dell'incarico, e i medici che vi operano.** La tabella mette a confronto i due modelli sui punti da definire prima dell'apertura.

| | Società tra professionisti | Srl che gestisce una struttura sanitaria |
|---|---|---|
| Oggetto | esercita la professione; l'incarico è eseguito dai soci professionisti | gestisce la struttura; le prestazioni sono eseguite da professionisti abilitati |
| Soci | professionisti iscritti, più soci per prestazioni tecniche o per investimento | nessun limite di compagine nelle norme nazionali |
| Iscrizione | registro delle imprese e sezione speciale dell'albo dell'Ordine | solo registro delle imprese |
| Ordine | vigila sui soci e sulla società | vigila soltanto sui medici e sul direttore sanitario |
| Direttore sanitario | dipende dalla Regione | obbligatorio |
| Verso il paziente | risponde la società; l'atto costitutivo prevede la polizza per i danni causati dai soci | risponde la struttura, che deve avere una copertura assicurativa o misure analoghe; il medico risponde in via extracontrattuale, salvo contratto diretto con il paziente |

Per l'odontoiatria la Legge 124/2017 aggiunge regole proprie, descritte più avanti.

## Come si iscrive all'Ordine dei medici una società tra professionisti {#stp}

**Per la STP la legge richiede un atto costitutivo che preveda l'esercizio esclusivo dell'attività professionale da parte dei soci, la maggioranza dei due terzi riservata ai soci professionisti e una polizza di responsabilità civile.** La società si iscrive poi sia al registro delle imprese sia all'albo dell'Ordine. I soci non professionisti possono essere ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per investimento, e il socio investitore deve avere requisiti di onorabilità.

Dal 3 gennaio 2026 i due terzi si calcolano, in alternativa, sul numero dei soci o sulla partecipazione al capitale, secondo le regole del tipo di società scelto (Legge 190/2025). Regolamenti e moduli degli Ordini approvati prima del 2026 possono riportare la regola precedente, che chiedeva entrambe le maggioranze: conviene chiedere all'Ordine della sede legale come applica il testo in vigore, prima di firmare l'atto costitutivo.

La STP si iscrive nella sezione speciale dell'albo dell'Ordine della provincia della sede legale, con atto costitutivo, statuto e certificato del registro delle imprese (DM 34/2013). La STP multidisciplinare si iscrive all'albo dell'attività indicata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Chi partecipa a una STP non può partecipare a un'altra, e la legge non distingue tra soci professionisti e investitori: la Regione Lazio applica il divieto a tutti i soci (DGR 669/2026).

Al primo contatto la STP informa il paziente per iscritto del diritto di scegliere il professionista e degli eventuali conflitti d'interesse, anche legati ai soci investitori. L'informativa si prepara prima dell'avvio dell'attività, insieme alla documentazione per l'iscrizione all'Ordine.

## La forma della società cambia l'autorizzazione sanitaria? {#autorizzazione}

**Il regime autorizzativo dipende dalla struttura e dalle prestazioni che vi si erogano, e la forma della società vi incide soltanto attraverso la classificazione regionale.** L'art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 assoggetta ad autorizzazione le strutture ambulatoriali e gli studi attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Procedure e requisiti sono regionali. Quando il titolare è una società, le istanze e le comunicazioni sono firmate dal legale rappresentante.

Nel Lazio e in Lombardia la classificazione considera anche la forma della società. Nel Lazio la STP è uno studio professionale e si avvia con una comunicazione di inizio attività se eroga solo prestazioni a minore invasività e usa le apparecchiature solo a complemento della visita. Diagnostica per immagini, analisi cliniche, esami endoscopici, chirurgia ambulatoriale, riabilitazione e prestazioni invasive richiedono invece l'autorizzazione (DGR 669/2026), e lo studio in forma di srl ordinaria non è fra quelli previsti dalla delibera. In Lombardia l'ATS di Milano considera ambulatorio ogni struttura che fa capo a una società, e la assoggetta alla SCIA e all'obbligo del direttore sanitario.

Il confine fra studio e struttura è illustrato nella guida sull'[autorizzazione sanitaria per lo studio medico](/blog/autorizzazione-sanitaria-studio-medico-quando-serve/). Nel Lazio chi conferisce in una società uno studio già autorizzato deve chiedere la voltura dell'autorizzazione, come spiega l'articolo sulla [voltura dell'autorizzazione sanitaria](/blog/voltura-autorizzazione-sanitaria-studio/).

## Serve il direttore sanitario in una STP o in una srl medica? {#direttore-sanitario}

**La srl che gestisce una struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario; per la STP la risposta cambia da una Regione all'altra.** Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario, che comunica l'incarico all'Ordine della provincia in cui ha sede la struttura (Legge 145/2018). Nelle istituzioni private elencate dalla Legge 412/1991, fra cui quelle che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio o di diagnostica per immagini, il direttore sanitario o tecnico risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e dei titoli del personale. Il Codice di deontologia medica gli chiede di agire in piena autonomia rispetto al legale rappresentante.

Per la STP nessuna fonte nazionale risolve la questione. La Regione Lazio stabilisce che la società tra professionisti non è soggetta all'obbligo di nominare un direttore sanitario, e la FNOMCeO sostiene la stessa lettura. La delibera non richiama la Legge 124/2017, che alle società operanti in odontoiatria chiede un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri: per la STP odontoiatrica il punto va verificato con la Regione e con l'Ordine. In Lombardia, secondo l'ATS di Milano, la struttura che fa capo a una società è un ambulatorio, e l'ambulatorio non opera senza direttore sanitario.

Prima di costituire la società è opportuno verificare con la Regione o con l'azienda sanitaria competente come sarà classificata la struttura. Ruolo, requisiti e incompatibilità del direttore sono spiegati nella guida sul [direttore sanitario della struttura privata](/blog/direttore-sanitario-struttura-privata-obblighi-requisiti/).

## Le regole per la società che esercita l'odontoiatria {#odontoiatria}

**Una società può esercitare l'odontoiatria se ha un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e se le prestazioni sono eseguite soltanto da professionisti abilitati.** È la regola dei commi 153-156 della Legge 124/2017, che non chiede alla società di essere una STP. Nelle strutture polispecialistiche con un direttore sanitario non odontoiatra va nominato anche un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici, che svolge la funzione in una sola struttura.

Il mancato rispetto di questi requisiti comporta la sospensione dell'attività, secondo la procedura del DM 91/2023, in vigore dal 4 agosto 2023:
- ogni Regione individua l'ufficio competente per i controlli;
- almeno ogni cinque anni il legale rappresentante dichiara che i requisiti permangono;
- in caso di violazione, la struttura è diffidata a regolarizzare la propria posizione entro 90 giorni, con l'indicazione di un responsabile provvisorio;
- se la violazione persiste, l'autorizzazione è sospesa e l'attività si interrompe fino alla regolarizzazione.

La Commissione albo odontoiatri chiede che l'odontoiatria in forma societaria sia riservata alle STP, e la FNOMCeO lo ha riproposto nel 2026. Fino a un'eventuale modifica, la legge in vigore consente anche alla srl di esercitare l'odontoiatria, con un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri.

## Chi risponde verso il paziente e l'Ordine: STP medica e srl sanitaria {#responsabilita}

**Nella STP rispondono all'Ordine sia il socio sia la società; nella srl ordinaria rispondono all'Ordine i medici e il direttore sanitario, e verso il paziente risponde la struttura.** Il DM 34/2013 prevede che, se la violazione deontologica del socio è riconducibile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorra con quella della società. L'atto costitutivo della STP deve prevedere una polizza per i danni causati ai pazienti dai soci professionisti.

Per la struttura sanitaria privata la Legge 24/2017 stabilisce che risponde verso il paziente anche per i professionisti di cui si avvale, compresi quelli che non sono suoi dipendenti, ferma la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che abbia assunto un'obbligazione contrattuale direttamente con il paziente (art. 7). La struttura deve inoltre dotarsi di copertura assicurativa o di altre misure analoghe (art. 10).

Le regole sulla pubblicità sanitaria si applicano in qualsiasi forma giuridica. Per le violazioni l'Ordine procede in via disciplinare nei confronti dei professionisti e delle società iscritti, e del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico. Le regole della comunicazione sono raccolte nell'articolo sulla [targa e la pubblicità dello studio](/blog/targa-studio-medico-pubblicita-regole/).

## Che cosa decidere prima di scegliere la forma giuridica dello studio medico {#cosa-decidere}

**La forma si sceglie dopo aver deciso come lavoreranno i professionisti, chi avrà la maggioranza nelle decisioni dei soci e quali prestazioni si erogheranno.**

- **L'oggetto:** esercizio della professione, con una STP, oppure gestione di una struttura, con una società ordinaria e un direttore sanitario.
- **I soci:** chi non esercita la professione, con quale quota, e se partecipa già a un'altra STP.
- **L'attività:** se comprende prestazioni invasive o richiede una struttura ambulatoriale, con effetti sul regime regionale.
- **L'odontoiatria:** direttore sanitario odontoiatra e dichiarazione periodica dei requisiti.
- **I soci dipendenti del Servizio sanitario nazionale:** la Legge 412/1991 rende il rapporto di lavoro con il SSN incompatibile con la titolarità o la compartecipazione di quote di imprese che possono configurare un conflitto d'interessi con il Servizio, da verificare con l'azienda di appartenenza.

Queste domande aprono la lettura di fattibilità della [consulenza per l'apertura di strutture sanitarie](/servizi/apertura-strutture-sanitarie/) di OIDA Labs, che precede le pratiche autorizzative; la forma della società e l'atto costitutivo restano al notaio e ai consulenti dei soci.


## FAQ

**Una società tra professionisti medici può essere una srl?**

Sì. La società tra professionisti si costituisce secondo uno dei tipi di società del codice civile, srl compresa, e prende la qualifica di STP quando l'atto costitutivo rispetta l'art. 10 della Legge 183/2011. Si iscrive poi nella sezione speciale del registro delle imprese e nella sezione speciale dell'albo dell'Ordine.

**Quanti soci non medici può avere una società tra professionisti?**

Non è previsto un numero fisso. Ai soci professionisti, che nella STP multidisciplinare possono essere iscritti anche ad albi diversi da quello dei medici, spetta la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci. Dal 3 gennaio 2026 si calcola, in alternativa, sul numero dei soci o sulla partecipazione al capitale, secondo le regole del tipo di società scelto. I soci non professionisti possono essere ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per investimento.

**Una srl può aprire uno studio dentistico?**

Sì. La Legge 124/2017 consente l'esercizio dell'odontoiatria tramite società del settore, a due condizioni: un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e prestazioni eseguite solo da professionisti abilitati. La richiesta di FNOMCeO e Commissione albo odontoiatri di riservare l'odontoiatria in forma societaria alle sole società tra professionisti è una proposta di modifica: fino alla sua eventuale approvazione, una srl può esercitare l'odontoiatria alle due condizioni indicate.

**Una società tra professionisti deve avere un direttore sanitario?**

Dipende dalla Regione. Nel Lazio la delibera regionale 669/2026 stabilisce che la società tra professionisti non è soggetta all'obbligo di nominare un direttore sanitario; la delibera non richiama però la Legge 124/2017, che alle società operanti in odontoiatria chiede un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri. In Lombardia, secondo l'ATS di Milano, la struttura che fa capo a una società è un ambulatorio, e l'ambulatorio non opera senza direttore sanitario.


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**Fonte:** https://oida-labs.com/blog/stp-o-srl-studio-medico-odontoiatrico/index.md
**Sito:** https://oida-labs.com · OIDA Labs Sagl, Piazza dell'Indipendenza 3, 6900 Lugano (CH)
**Knowledge base completa:** https://oida-labs.com/llms-full.txt
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