La stessa insegna, «studio medico», può corrispondere a tre adempimenti diversi al momento dell’apertura: una comunicazione all’ASL, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o un’autorizzazione. A stabilire quale serve è il tipo di prestazioni che vi si eseguono, non la forma o la dimensione dello studio.
Questo articolo segue la procedura della SCIA: quando è lo strumento corretto, come si presenta e quali documenti richiede. Se il dubbio è a monte, cioè se una certa attività rientri o meno nel regime autorizzatorio, il confine è tracciato nella guida sull’autorizzazione sanitaria per lo studio medico.
Comunicazione, SCIA o autorizzazione: cosa determina il regime dello studio medico
Ad aprire uno studio medico corrisponde uno di tre adempimenti diversi, e a distinguerli è il livello di invasività delle prestazioni, non la dimensione dello studio. La cornice nazionale è l’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, che lega l’obbligo autorizzatorio a cosa si fa negli spazi, prima che agli spazi in sé.
Lo studio in cui il medico esegue soltanto visite e diagnostica strumentale complementare sui propri pazienti resta fuori dal regime autorizzatorio, e alla sua apertura basta di norma una comunicazione all’ASL. Salgono di livello, invece, gli studi attrezzati per erogare chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o a rischio per il paziente: qui l’art. 8-ter richiede l’autorizzazione. La SCIA occupa lo spazio operativo tra i due estremi, ed è il titolo che, in molte regioni, veicola concretamente l’apertura degli studi che non si fermano alla sola visita.
Quando l’apertura di uno studio medico passa da una SCIA
La SCIA è lo strumento con cui si avvia l’attività quando questa richiede un controllo dell’amministrazione, ma non un titolo preventivo. Disciplinata dall’art. 19 della Legge 241/1990, la SCIA permette di iniziare dal giorno della presentazione: è il professionista ad attestare, sotto la propria responsabilità e con le asseverazioni dei tecnici, che i requisiti sono soddisfatti, e l’amministrazione verifica a posteriori.
Nella pratica delle discipline regionali la SCIA è diventata la via ordinaria per aprire lo studio che sta sopra la sola visita e sotto la chirurgia ambulatoriale. La ragione per cui la ricerca ricorrente è «SCIA studio medico» sta qui: negli studi che non si fermano alla sola visita, il titolo da presentare è di norma una SCIA. Resta però il limite fissato dall’art. 8-ter, e conoscerlo evita l’errore più costoso: dove l’attività prevista raggiunge la chirurgia ambulatoriale o le procedure a rischio, la SCIA non è sufficiente e occorre l’autorizzazione, con i tempi e le verifiche che il titolo preventivo comporta.
Come si presenta la SCIA: il SUAP e i sessanta giorni di verifica
La SCIA si presenta al SUAP, lo sportello unico per le attività produttive del Comune, che la smista agli enti competenti, e l’amministrazione ha sessanta giorni per la verifica. Il SUAP, previsto dall’art. 19-bis della Legge 241/1990, è il punto di accesso unico: raccoglie la segnalazione e la inoltra, tra gli altri, alla struttura dell’ASL competente sui requisiti igienico-sanitari.
Il termine di sessanta giorni, fissato dall’art. 19, è il periodo entro cui l’amministrazione può chiedere di conformare l’attività ai requisiti mancanti o, nei casi che ledono interessi tutelati, inibirla. Il dato operativo che ne discende riguarda la completezza: poiché l’attività parte subito ma la verifica arriva dopo, una segnalazione incompleta espone a una richiesta di integrazione a studio già aperto, con il rischio di doverlo sospendere. La differenza tra un’apertura che procede e una che si blocca sta quasi sempre nella qualità del fascicolo presentato al primo invio.
I documenti da allegare alla SCIA di uno studio medico
Alla SCIA di uno studio medico si allega, in genere, la documentazione che attesta la conformità edilizia, impiantistica e igienico-sanitaria dei locali. Le voci ricorrenti, che le discipline regionali declinano nel dettaglio, sono queste:
- la planimetria dei locali firmata da un tecnico abilitato, che dimostri la conformità edilizia e urbanistica e la destinazione d’uso;
- le certificazioni degli impianti elettrico, idraulico e di climatizzazione, con l’attestazione della loro sicurezza;
- la relazione di idoneità igienico-sanitaria, asseverata, sul rispetto dei requisiti dei locali fissati dal DPR 14 gennaio 1997 e dai recepimenti regionali;
- le autocertificazioni sulle attrezzature sanitarie e sui controlli previsti;
- l’indicazione del responsabile sanitario, dove la tipologia di attività o la forma della struttura lo richiedono.
L’elenco puntuale, i modelli e la piattaforma telematica sono definiti dalla regione e dal SUAP competente, e vanno verificati sul territorio in cui si apre. È la parte in cui la conoscenza della disciplina regionale fa la differenza tra un fascicolo che passa e uno che torna indietro.
Perché il regime cambia da regione a regione
La cornice dell’art. 8-ter è nazionale, ma la scelta tra comunicazione, SCIA e autorizzazione, e la modulistica che le accompagna, è regionale. È il motivo per cui una stessa attività può richiedere adempimenti diversi a seconda della sede.
Alcune regioni hanno ampliato il ricorso alla SCIA per semplificare l’avvio; il Lazio, con la L.R. 4/2003, ha elencato in modo espresso le procedure considerate non invasive, così da chiarire quali studi restino fuori dal regime autorizzatorio; la Sicilia, con la L.R. 20/2003, affida al Sindaco il provvedimento per gli studi dei liberi professionisti. Sono declinazioni diverse dello stesso principio, e la lettura definitiva va condotta sulla normativa vigente nella propria regione, insieme al responsabile sanitario dove è previsto. La verifica di quale regime si applichi, e con quale documentazione, è la prima delle valutazioni di fattibilità con cui apriamo ogni progetto nella consulenza per l’apertura di strutture sanitarie.