Il direttore sanitario è la figura più citata e meno compresa dell’apertura di una struttura privata: obbligatorio ma non sempre, con requisiti che nessuna legge nazionale elenca e con una disciplina speciale per l’odontoiatria che molti scoprono a pratiche avviate. Questa guida mette in fila ciò che vale ovunque e ciò che dipende dalla regione.
Il tema si inserisce nel percorso più ampio dell’apertura, trattato nella guida su come aprire un poliambulatorio: la nomina del direttore sanitario è uno dei requisiti organizzativi che le verifiche autorizzative esaminano per primi.
Quando una struttura privata deve nominare il direttore sanitario
L’obbligo generale sta nell’art. 1, comma 536 della L. 145/2018, nella formulazione introdotta dalla L. 238/2021 e in vigore dal febbraio 2022: le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario, che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il luogo in cui la struttura ha sede. Allo stesso ordine spetta il potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario, limitatamente alle funzioni connesse all’incarico.
Due conseguenze operative. La prima: la nomina comporta una comunicazione formale all’ordine territoriale della sede, oltre alla designazione interna. La seconda: il perimetro disciplinare del direttore sanitario è agganciato alle funzioni dell’incarico, il che rende essenziale definirle per iscritto con chiarezza, dall’organizzazione ai controlli.
Lo studio professionale singolo non è una struttura
L’obbligo riguarda le strutture, e lo studio professionale del singolo medico non lo è: chi esercita nel proprio studio, con prevalenza del proprio apporto professionale, non deve dotarsi di un direttore sanitario. Gli orientamenti ordinistici lo confermano in modo costante.
Il confine rilevante è lo stesso che separa lo studio dall’ambulatorio ai fini autorizzativi, come approfondito nella guida sull’autorizzazione sanitaria per lo studio medico: quando l’attività assume un’organizzazione di tipo imprenditoriale, insieme al regime autorizzatorio arriva anche l’obbligo della direzione sanitaria.
Odontoiatria: la disciplina specifica della Legge 124/2017
Per l’attività odontoiatrica la norma di riferimento è un’altra, e confonderle è un errore frequente: l’art. 1, commi 153-156 della L. 124/2017. Le regole:
- comma 153: l’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria è consentito alle società le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri, con prestazioni erogate da soggetti in possesso dei titoli abilitanti;
- comma 154: le strutture polispecialistiche con un ambulatorio odontoiatrico, il cui direttore sanitario non sia iscritto all’albo degli odontoiatri, nominano un direttore sanitario responsabile dei servizi odontoiatrici con i titoli richiesti;
- comma 155: il direttore sanitario responsabile dei servizi odontoiatrici svolge l’incarico in una sola struttura;
- comma 156: l’inosservanza comporta la sospensione delle attività della struttura.
Per un poliambulatorio con più branche, odontoiatria compresa, il quadro si traduce in un assetto a due figure quando il direttore sanitario generale non è odontoiatra: un punto da progettare prima delle pratiche, non dopo.
I requisiti del direttore sanitario sono regionali
Su specializzazioni richieste, esperienza e presenza minima in struttura non esiste una disciplina nazionale: decidono le regioni, dentro i requisiti organizzativi dell’autorizzazione. L’esempio della Toscana, documentato dalle FAQ ordinistiche, rende l’idea del livello di dettaglio: per le strutture polispecialistiche si richiede una specializzazione dell’area della sanità pubblica oppure cinque anni di direzione tecnico-sanitaria; per le monospecialistiche basta lo specialista di branca; la presenza minima è fissata in una quota consistente delle ore di apertura, più alta dove si eroga chirurgia ambulatoriale o odontoiatria; la coincidenza tra titolare e direttore sanitario è ammessa solo nelle monospecialistiche ambulatoriali.
Altre regioni fissano soglie e combinazioni diverse. La costante è una sola: il requisito va letto nella disciplina della regione dove la struttura ha sede, ed è una delle verifiche di fattibilità con cui apriamo ogni progetto nella consulenza per l’apertura di strutture sanitarie.
Di cosa risponde il direttore sanitario
Le funzioni tipiche della direzione sanitaria coprono l’igiene e l’organizzazione interna, la vigilanza sul personale sanitario e sui titoli, la documentazione clinica, le procedure di sterilizzazione e la gestione dei rifiuti sanitari. E coprono un ambito che molte strutture sottovalutano: la comunicazione sanitaria. Il direttore sanitario è la figura che risponde della pubblicità della struttura, in raccordo con la disciplina del comma 525 e con il Codice di Deontologia Medica, e l’ordine territoriale può procedere nei suoi confronti per le funzioni connesse all’incarico.
La conseguenza pratica: ogni pagina del sito, ogni annuncio e ogni contenuto pubblico della struttura ricade in un perimetro di cui il direttore sanitario risponde in prima persona. È la ragione per cui la conformità della comunicazione va gestita come un processo continuativo, il lavoro che svolgiamo con Egida, e per cui il direttore sanitario è il primo alleato di una comunicazione fatta bene, prima ancora che il suo controllore.