Come aprire uno studio medico privato: la guida completa

Come aprire uno studio medico privato da soli: l'ordine dei passi, dall'iscrizione all'albo al titolo sanitario, con ENPAM, assicurazione, privacy e targa.

Chi apre il proprio studio medico privato si rivolge a più enti, ciascuno con le sue regole: l’Ordine provinciale dei medici, l’ENPAM, la Regione con l’azienda sanitaria o il Comune che essa indica e l’Agenzia delle Entrate. Gli Ordini elencano gli adempimenti del neoiscritto, le Regioni descrivono il titolo sanitario dello studio, cioè la comunicazione, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o l’autorizzazione con cui può aprire, e la sequenza in cui affrontarli si ricava dalle condizioni che ciascun ente pone.

Questa guida ricostruisce quella sequenza per il medico che apre da solo, specialista o di medicina generale per la parte libero professionale, e per ogni passo indica la regola di partenza e la pagina o il professionista a cui rivolgersi. Il medico di medicina generale convenzionato e il medico dipendente del Servizio sanitario nazionale verificano prima con l’azienda sanitaria le condizioni che l’accordo collettivo o il contratto pongono alla libera professione in studio; in alcune Regioni lo studio del medico di medicina generale convenzionato è escluso dalla comunicazione o dalla SCIA. Tre casi seguono un percorso proprio. Chi apre con più specialità trova i passaggi nella guida su come aprire un poliambulatorio. Chi apre con un collega o con un socio sceglie anche la forma giuridica, trattata nell’articolo su società tra professionisti o srl. Chi rileva uno studio già avviato trova nell’articolo sulla voltura dell’autorizzazione sanitaria che cosa accade al titolo dello studio.

In che ordine si fanno i passi per aprire uno studio medico privato

Per aprire uno studio medico privato si parte dall’iscrizione all’albo, si decidono le prestazioni, si scelgono i locali, si preparano polizza e contratti di servizio e si presenta il titolo sanitario prima dell’apertura; partita IVA, privacy e comunicazione ai pazienti completano il percorso.

PassoA chi ci si rivolgeRimando
1. Iscrizione all’albo, con l’iscrizione automatica all’ENPAM, e comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)Ordine provinciale dei medicisezione sull’Ordine
2. Scelta delle prestazioni, da cui dipende il titolo sanitarioRegione o azienda sanitaria, per sapere quale titolo serveguida sull’autorizzazione sanitaria per lo studio medico
3. Scelta dei localiComune e amministratore del condominioarticolo sullo studio medico in appartamento
4. Polizza professionale e contratti di serviziocompagnia assicurativa e ditta per i rifiuti sanitarisezione sull’assicurazione
5. Presentazione del titolo sanitario, prima dell’apertural’ente indicato dalla Regione: Comune, azienda sanitaria o Regioneguida sulla SCIA per lo studio medico
6. Partita IVA e codice ATECO, entro trenta giorni dall’inizio dell’attivitàAgenzia delle Entratecommercialista
7. Sicurezza sul lavoro, se nello studio lavora qualcuno nell’organizzazione del medico, anche senza retribuzioneconsulente per la sicurezzasezione sugli obblighi fiscali e di sicurezza
8. Privacy, targa e sitoOrdine, per le comunicazioni che richiedeguide sul GDPR per studi medici e sulla targa dello studio
9. A studio aperto: invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria e modello D annuale all’ENPAMSistema Tessera Sanitaria ed ENPAMcommercialista

La sequenza di due passi discende dalle norme. L’iscrizione all’albo viene prima di tutto, perché è la condizione per esercitare la professione in qualunque forma giuridica (D.Lgs.C.P.S. 233/1946, art. 5). Il titolo sanitario, dove la Regione lo chiede, precede l’apertura: in Emilia-Romagna l’attività può partire dalla data di presentazione della comunicazione, nel Lazio dal giorno successivo alla trasmissione (DGR 669/2026). Polizza e contratti di servizio conviene prepararli prima del titolo: la polizza deve essere attiva dal primo paziente, e nel Lazio il contratto per i rifiuti, quando serve, e i certificati delle apparecchiature sono allegati della comunicazione.

Gli altri passi seguono un ordine consigliato, scelto per praticità. La partita IVA, per esempio, va chiesta entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, e serve prima di emettere la prima fattura.

Che cosa chiede l’Ordine dei medici a chi apre il proprio studio

Chi apre il proprio studio deve essere iscritto all’albo dell’Ordine provinciale dei medici, avergli comunicato l’indirizzo PEC e segnalargli l’apertura del sito che pubblicizza l’attività; l’Ordine di Torino, per il Piemonte, esclude che l’apertura dello studio vada comunicata. L’iscrizione si chiede all’Ordine nella cui circoscrizione il medico risiede, ha il domicilio o esercita la professione (D.Lgs.C.P.S. 233/1946, art. 5).

Il domicilio digitale, cioè l’indirizzo PEC, va comunicato all’Ordine per legge: chi non lo comunica riceve una diffida e, se non provvede, è sospeso dall’albo fino alla comunicazione (D.L. 185/2008, art. 16). Conviene attivare la PEC prima degli altri passi, perché nel Lazio la comunicazione di inizio attività dello studio si trasmette via PEC all’azienda sanitaria e alla Regione (DGR 669/2026). Le variazioni di residenza si comunicano all’Ordine, e lo spostamento in un’altra provincia può comportare il trasferimento a un altro Ordine (OMCeO Firenze).

Da che cosa dipende il titolo sanitario dello studio medico

Il titolo sanitario dipende dalle prestazioni e dalla Regione: lo studio che esegue soltanto visite, con la diagnostica non invasiva a complemento, resta di norma fuori dall’autorizzazione e, dove la Regione chiede un titolo, apre con una comunicazione o una SCIA, mentre le prestazioni invasive o complesse possono richiedere l’autorizzazione. Ogni Regione traccia il confine con atti propri e indica l’ente a cui presentare il titolo, che può essere il Comune, l’azienda sanitaria o la Regione stessa. Il titolo si presenta prima dell’apertura: con la comunicazione o la SCIA si apre dalla presentazione, nel Lazio dal giorno successivo alla trasmissione (DGR 669/2026), mentre con l’autorizzazione si attende il provvedimento. Dove passa il confine nella propria Regione, e che cosa distingue lo studio dall’ambulatorio, è spiegato nella guida sull’autorizzazione sanitaria per lo studio medico; come si presenta la segnalazione e che cosa allegare, in quella sulla SCIA per lo studio medico.

Quando scegliere i locali dello studio medico

I locali dello studio si scelgono dopo aver deciso le prestazioni e prima di presentare il titolo sanitario, verificando il regolamento condominiale e la compatibilità dell’uso a studio prima di impegnarsi sull’immobile. La sequenza ha una ragione pratica: le prestazioni stabiliscono che cosa i locali devono consentire, e la Regione chiede di documentarli, nel Lazio con la planimetria firmata da un tecnico e il documento che attesta la disponibilità dei locali tra gli allegati della comunicazione (DGR 669/2026). Destinazione d’uso, condominio, agibilità e contratto di locazione sono trattati nell’articolo sullo studio medico in appartamento.

Quale assicurazione serve al medico che apre lo studio privato

Il medico che apre il proprio studio deve avere una polizza per la responsabilità professionale prima di ricevere il primo paziente, perché la Legge 24/2017 mantiene l’obbligo di assicurazione per chi lavora fuori dalle strutture sanitarie o in libera professione al loro interno. L’Ordine di Firenze la indica fra gli adempimenti del neoiscritto, e i requisiti minimi delle polizze sono fissati dal decreto 15 dicembre 2023, n. 232, attuativo della stessa legge (Legge 24/2017, art. 10, comma 6). Gli estremi della polizza e il massimale si comunicano al paziente al momento dell’incarico, e la violazione costituisce illecito disciplinare (DPR 137/2012, art. 5).

Se lo studio diventa una struttura, per esempio un ambulatorio o un poliambulatorio, l’obbligo riguarda anche la struttura: deve avere una copertura assicurativa, o altre analoghe misure, per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale che vi opera a qualunque titolo (Legge 24/2017, art. 10, comma 1). Il percorso per aprire una struttura con più specialità è descritto nella guida su come aprire un poliambulatorio.

Insieme alla polizza si preparano i contratti di servizio che il titolo sanitario può chiedere tra gli allegati. Nel Lazio la comunicazione dello studio comprende il contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali, quando l’attività lo richiede, e l’elenco delle apparecchiature con i certificati di conformità (DGR 669/2026), che devono quindi essere pronti prima della trasmissione.

Quali obblighi fiscali, previdenziali e di sicurezza ha lo studio medico

Il medico che apre lo studio versa i contributi all’ENPAM, chiede la partita IVA, trasmette le spese dei pazienti al Sistema Tessera Sanitaria e, quando ne ricorrono le condizioni, applica le regole su sicurezza sul lavoro e rifiuti sanitari, con il commercialista e il consulente per la sicurezza come riferimento.

Che cosa cambia per la privacy quando il medico apre il proprio studio

Con l’apertura dello studio il medico diventa titolare del trattamento dei dati dei pazienti, cioè decide le finalità e i mezzi con cui li tratta, e assume gli adempimenti che il Garante privacy ha chiarito per chi opera in sanità. Il provvedimento del Garante del 7 marzo 2019 si rivolge ai titolari del trattamento che operano in ambito sanitario, liberi professionisti compresi: il singolo professionista fornisce ai pazienti l’informativa sul trattamento (Regolamento UE 2016/679, artt. 13 e 14), tiene il registro delle attività di trattamento e non è tenuto a designare un responsabile della protezione dei dati.

Informativa e registro si preparano prima dell’apertura, perché i dati dei pazienti si trattano dal primo appuntamento. Il punto in cui la privacy incrocia la comunicazione dello studio, dal consenso per le finalità diverse dalla cura al sito e alle recensioni, è trattato nella guida al GDPR per studi medici e dentistici.

Come si comunica ai pazienti l’apertura dello studio medico

Targa, sito e ogni altra comunicazione con cui lo studio si presenta ai pazienti devono rispettare il comma 525 della Legge 145/2018: possono contenere soltanto le informazioni ammesse dalla legge, funzionali a una corretta informazione sanitaria, ed escludono ogni elemento attrattivo e suggestivo, come offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. Per la targa non serve un’autorizzazione preventiva dell’Ordine (OMCeO Firenze).

La segnalazione all’Ordine del sito che pubblicizza l’attività vale per ogni medico (codice di deontologia medica, indirizzi applicativi all’art. 78, punto 4); le modalità cambiano invece da un territorio all’altro. L’Ordine di Milano chiede di comunicargli la messa in rete del sito, con una dichiarazione di conformità deontologica, e di riportare sul sito gli estremi della comunicazione inviata all’Ordine. Nel Lazio la delibera sugli studi consente di pubblicizzare solo i titoli accademici e le specializzazioni già comunicati all’Ordine, richiama la comunicazione del sito dove il codice deontologico la prevede e chiede che la targa indichi il titolare (DGR 669/2026).

Sito e profili dello studio si preparano prima dell’apertura, e prima di pubblicarli conviene chiedere al proprio Ordine con quale modalità segnalare il sito. Che cosa può riportare la targa, quali limiti valgono per biglietti da visita e social e come si dichiara una competenza è spiegato nell’articolo sulla targa e la pubblicità del medico.

Che cosa verificare prima di aprire lo studio medico privato

Prima dell’apertura conviene verificare quattro punti: il titolo che la Regione chiede per le prestazioni previste, la compatibilità dei locali, la polizza attiva dal primo paziente e i rapporti con l’Ordine, dalla PEC al sito.

Le stesse verifiche sono il punto di partenza della consulenza per l’apertura di strutture sanitarie di OIDA Labs, che segue anche il medico che apre da solo il proprio studio.

Fonti:
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FAQ
// Domande frequenti

Quello che ci chiedono

/01

Qual è il primo passo per aprire uno studio medico privato?

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L'iscrizione all'albo dell'Ordine provinciale dei medici, che è la condizione per esercitare la professione in qualunque forma (D.Lgs.C.P.S. 233/1946, art. 5). Con l'iscrizione all'albo il medico è iscritto in automatico all'ENPAM, e il suo indirizzo PEC va comunicato all'Ordine. Subito dopo, prima di ogni scelta sui locali, si verifica la disciplina della propria Regione per le prestazioni che lo studio offrirà, perché da queste dipende il titolo sanitario che la Regione può chiedere per aprire.
/02

Bisogna comunicare all'Ordine dei medici l'apertura dello studio?

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L'Ordine di Torino, per il Piemonte, esclude che l'apertura dello studio vada comunicata; conviene verificarlo con il proprio Ordine. Il titolo sanitario, dove la Regione lo chiede, si presenta invece prima dell'apertura all'ente che essa indica. All'Ordine si comunicano il domicilio digitale, cioè l'indirizzo PEC, per obbligo di legge (D.L. 185/2008, art. 16), e le variazioni di residenza; chi non comunica il domicilio digitale riceve una diffida e, se non provvede, è sospeso dall'albo fino alla comunicazione. Il codice di deontologia medica chiede inoltre di segnalare all'Ordine l'apertura del sito che pubblicizza l'attività.
/03

Il medico che apre lo studio deve iscriversi all'ENPAM?

+
Sì. L'iscrizione all'ENPAM è obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo e segue in automatico l'iscrizione all'Ordine (OMCeO Firenze; ENPAM, Vademecum 2026); dichiarazioni e contributi sul reddito libero professionale si verificano con il commercialista o con l'ENPAM.
/04

L'assicurazione è obbligatoria per il medico che apre lo studio?

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Sì. La Legge 24/2017 (art. 10) mantiene l'obbligo di assicurazione per la responsabilità professionale del medico che lavora fuori dalle strutture sanitarie o in libera professione al loro interno, e l'Ordine di Firenze la indica tra gli adempimenti del neoiscritto. La polizza va attivata prima di ricevere il primo paziente, e i suoi estremi e il massimale si comunicano al paziente al momento dell'incarico (DPR 137/2012, art. 5).
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Il sito dello studio medico va comunicato all'Ordine?

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Sì. Il codice di deontologia medica chiede al medico di segnalare all'Ordine l'apertura dei siti web che pubblicizzano la sua attività (indirizzi applicativi all'art. 78, punto 4). Cambiano da un Ordine all'altro le modalità: l'Ordine di Milano, per esempio, chiede una dichiarazione di conformità deontologica e di riportare sul sito gli estremi della comunicazione. Nel Lazio la delibera regionale sugli studi richiama la stessa comunicazione (DGR 669/2026). Prima di pubblicare il sito conviene chiedere al proprio Ordine con quale modalità segnalarlo.
/06

Il medico singolo deve nominare il responsabile della protezione dei dati?

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No. Il Garante privacy ha chiarito che il singolo professionista sanitario in libera professione non è tenuto a designarlo. Come titolare del trattamento dei dati dei pazienti, il medico tiene comunque il registro delle attività di trattamento (Garante, provvedimento 55 del 7 marzo 2019).
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