Assicurazione e responsabilità della struttura sanitaria: cosa prevede la legge Gelli

Quando la struttura sanitaria privata risponde dei medici non dipendenti, quale assicurazione deve avere e cosa pubblicare sul sito secondo la legge Gelli.

La struttura sanitaria privata risponde verso il paziente dei medici di cui si avvale, anche quando lavorano in libera professione, e per questa responsabilità deve essere assicurata o dotata di altre analoghe misure, cioè dell’assunzione diretta del rischio da parte della struttura. Le regole sono nella Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli o Gelli-Bianco, e nel decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, che fissa i requisiti minimi delle polizze. Gli articoli 7 e 10 della legge sono in vigore dal 1° aprile 2017 e non sono mai stati modificati. Su un punto, la copertura del medico che opera nella struttura in regime libero-professionale, la legge e il decreto adottano criteri diversi.

Questa guida è scritta per il titolare, il socio o il direttore di un poliambulatorio che lavora con medici non dipendenti. Gli obblighi del direttore sanitario sono trattati nella guida sul direttore sanitario della struttura privata.

La struttura sanitaria risponde dell’errore di un medico non dipendente?

Sì: la struttura sanitaria privata risponde delle condotte dolose o colpose dei medici di cui si avvale per adempiere la propria obbligazione, anche se non sono suoi dipendenti e anche se li ha scelti il paziente. Lo stabilisce l’art. 7, comma 1, della Legge 24/2017: il criterio è che la struttura si serva del medico per eseguire la prestazione dovuta al paziente.

La struttura ne risponde a titolo contrattuale, cioè in base al contratto con il paziente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, anche per la libera professione intramuraria, la sperimentazione e ricerca clinica, le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale e la telemedicina (comma 2). Il medico risponde invece in via extracontrattuale, cioè come chiunque causi ad altri un danno ingiusto, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, «salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente» (comma 3).

Le fonti consultate non risolvono il caso del medico che ha un contratto diretto con il paziente e usa la struttura soltanto come sede. L’art. 7 fa rispondere la struttura quando si avvale del medico per adempiere una propria obbligazione, e se in quel caso la struttura abbia una propria obbligazione verso il paziente va accertato: conviene chiarirlo con un legale prima di firmare il contratto con il medico. Come la regola si applica alla srl che gestisce una struttura è spiegato nell’articolo su società tra professionisti o srl.

Quando la struttura può rivalersi sul medico che ha sbagliato?

La struttura che ha risarcito il paziente può rivalersi sul medico soltanto in caso di dolo o colpa grave. Lo stabilisce l’art. 9, comma 1, della Legge 24/2017; la rivalsa è la richiesta al medico di rimborsare alla struttura il risarcimento pagato al paziente. Se il medico non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale, la rivalsa si esercita soltanto dopo il risarcimento ed entro un anno dal pagamento, a pena di decadenza (comma 2). In quel caso la sentenza pronunciata contro la struttura non fa stato nel giudizio di rivalsa, e la transazione non è opponibile al medico in nessun caso (commi 3 e 4). La rivalsa è ammissibile solo se la struttura comunica al medico, con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, l’instaurazione del giudizio promosso dal paziente, entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’atto introduttivo e con copia dell’atto, e l’avvio di trattative stragiudiziali, entro quarantacinque giorni e con invito a prendervi parte: l’omissione, la tardività o l’incompletezza della comunicazione la preclude (art. 13).

Nelle strutture private la rivalsa per colpa grave ha un tetto per singolo evento: il triplo del reddito professionale del medico, retribuzione lorda compresa, preso nell’anno di reddito più alto fra quello in cui è iniziata la condotta, il precedente e il successivo (comma 6). Il tetto non vale per i professionisti dell’art. 10, comma 2: chi lavora fuori dalle strutture, chi presta la sua opera al loro interno in regime libero-professionale e chi se ne avvale per un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Quale copertura assicurativa deve avere una struttura sanitaria privata?

Ogni struttura sanitaria privata deve avere una copertura assicurativa, o altre analoghe misure, per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale che vi opera a qualunque titolo. Lo stabilisce l’art. 10, comma 1, della Legge 24/2017, che estende l’obbligo ai danni «cagionati dal personale a qualunque titolo operante» presso la struttura; i prestatori d’opera sono le persone che lavorano per la struttura.

Lo stesso comma impone alla struttura polizze, o altre analoghe misure, anche per la responsabilità civile verso terzi dei professionisti sanitari, salva la rivalsa dell’art. 9. Quest’ultimo obbligo non riguarda i professionisti dell’art. 10, comma 2, fra cui i medici che lavorano nella struttura in regime libero-professionale e quelli che la usano per un contratto assunto direttamente con il paziente. Per i liberi professionisti di cui la struttura si avvale il decreto 232/2023 adotta un criterio diverso, descritto nella sezione sul libero professionista.

Per il decreto 232/2023 le «misure analoghe» sono l’assunzione diretta del rischio, totale o parziale (art. 1). La scelta richiede una delibera dei vertici della struttura che ne indichi funzionamento e motivazioni (art. 9 del decreto). Richiede inoltre un fondo rischi e un fondo riserva sinistri, la cui congruità va certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale (artt. 10, 11 e 13). Il decreto è in vigore dal 16 marzo 2024, e il termine di 24 mesi entro cui gli assicuratori dovevano adeguare i contratti e le strutture le misure organizzative e finanziarie del Titolo III del decreto (art. 18) è scaduto il 16 marzo 2026. La copertura figura fra gli adempimenti da impostare prima dell’apertura, elencati nella guida su come aprire un poliambulatorio.

Chi deve assicurarsi in un poliambulatorio o in una clinica privata?

In un poliambulatorio o in una clinica privata l’obbligo di copertura è anzitutto della struttura, e ogni medico che vi opera ha obblighi propri, diversi se è dipendente o libero professionista. Nella clinica privata come nel poliambulatorio, la legge distingue tre posizioni.

ChiChe cosa deve avereNorma
La strutturacopertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera; polizze o misure analoghe per la responsabilità verso terzi dei professionisti, esclusi i liberi professionisti e chi ha un contratto diretto con il paziente (art. 10, comma 2)Legge 24/2017, art. 10, comma 1
Il medico libero professionista che opera nella strutturauna propria assicurazione professionale; una polizza per colpa grave, a proprie speseLegge 24/2017, art. 10, commi 2 e 3; decreto-legge 138/2011, art. 3, comma 5, lettera e); decreto del Presidente della Repubblica 137/2012, art. 5
Il medico dipendenteuna polizza per colpa grave, a proprie spese; per la responsabilità verso terzi rientra nelle polizze o misure della strutturaLegge 24/2017, art. 10, commi 1 e 3

Gli obblighi del medico che apre il proprio studio sono descritti nella guida su come aprire uno studio medico privato.

Chi assicura il medico libero professionista che opera nella struttura?

Il medico libero professionista deve avere una propria assicurazione, e le norme non chiariscono se la struttura debba assicurarne anche la responsabilità personale. La legge comprende nell’art. 10, comma 2, il professionista «che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale» e, per lui, esclude l’obbligo della struttura di assicurarne la responsabilità civile verso terzi (comma 1, ultimo periodo).

Il decreto, invece, include nelle coperture della struttura «la copertura della responsabilità extracontrattuale» dei professionisti, «anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura, della cui opera la struttura si avvale per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente» (art. 3, comma 1). Descrive poi la copertura del comma 2 come quella del libero professionista che agisce «in adempimento di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente» (art. 3, comma 2). Ammette inoltre che il libero professionista sia garantito da coperture stipulate dalla struttura (art. 3, comma 4). Per il decreto, quindi, la responsabilità del libero professionista di cui la struttura si avvale rientra nelle coperture della struttura, mentre la legge esclude per lui l’obbligo della struttura di assicurarlo.

Se il medico rientra nel comma 2, la struttura non è obbligata ad assicurarlo e la rivalsa nei suoi confronti non ha tetto; se non vi rientra, valgono l’obbligo e il tetto. La responsabilità verso il paziente resta invece della struttura, quando si avvale del medico per la propria obbligazione (art. 7). Nessuna fonte ufficiale consultata scioglie il contrasto, e la giurisprudenza non è stata esaminata: il punto va sottoposto a un parere legale sui contratti.

Quali massimali minimi deve avere la polizza di una struttura sanitaria?

Il decreto ministeriale 232/2023 fissa per la responsabilità civile verso terzi della struttura un massimale minimo di 1, 2 o 5 milioni di euro per sinistro, secondo la classe di rischio, e per anno almeno il triplo.

Classe di rischio (art. 4, comma 1)Massimale minimo per sinistro
a) strutture ambulatoriali, compresi i laboratori di analisi, che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, cioè situati negli istituti di ricovero e cura1.000.000 euro
b) strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, e strutture ambulatoriali con prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti o con attività odontoiatrica2.000.000 euro
c) strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto5.000.000 euro

Verso i prestatori d’opera il minimo è di 2 milioni di euro per sinistro e per anno (comma 4). Quando più richieste di risarcimento derivano da uno stesso atto, errore od omissione, o da una stessa causa, il massimale per sinistro e per anno non può essere inferiore al triplo di quello della classe, indipendentemente dal numero dei danneggiati (comma 1, lettera d). Per il professionista che deve assicurarsi in proprio (art. 10, comma 2), i minimi sono 1 milione per sinistro, o 2 milioni se svolge anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, e per anno almeno il triplo (comma 2).

Per un ambulatorio o un poliambulatorio senza chirurgia, senza prestazioni da ambulatorio protetto e senza attività odontoiatrica le lettere a) e b) si sovrappongono: la prima nomina le strutture ambulatoriali, la seconda ogni struttura priva di quelle quattro attività, e il testo non dice quale prevalga. Dal testo non risulta neppure se la chirurgia ambulatoriale basti per la fascia da 5 milioni, mentre l’attività odontoiatrica è collocata espressamente in quella da 2 milioni.

La garanzia vale per le richieste presentate per la prima volta durante la validità della polizza, su fatti di quel periodo e dei dieci anni precedenti la conclusione del contratto (art. 5). L’assicuratore non può recedere dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, e prima della scadenza può recedere solo per reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente, in più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato un risarcimento (art. 6).

Il paziente danneggiato può agire contro l’assicurazione della struttura?

Sì: il paziente danneggiato può agire direttamente contro l’impresa che assicura la struttura, entro i limiti delle somme per cui è stato stipulato il contratto. L’art. 12, comma 1, della Legge 24/2017 gli riconosce questo diritto, nel rispetto del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 8, verso l’assicuratore della struttura e verso quello del professionista che deve assicurarsi in proprio (art. 10, comma 2).

L’assicuratore non può far valere contro il danneggiato clausole del contratto diverse da quelle ammesse dal decreto attuativo (comma 2), e nel giudizio contro l’assicuratore della struttura la struttura è litisconsorte necessario, cioè deve esserne parte (comma 4). L’articolo si applica dall’entrata in vigore del decreto, il 16 marzo 2024 (comma 6).

Quali dati della polizza deve pubblicare sul sito la struttura sanitaria?

La struttura sanitaria deve pubblicare sul proprio sito la denominazione dell’impresa che la assicura e indicare per esteso contratti, clausole assicurative o altre analoghe misure. Lo dispone l’art. 10, comma 4, della Legge 24/2017, che impone di indicare «per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa».

Il comma non fissa termini di aggiornamento, formato o collocazione nel sito, e la Legge 24/2017 non prevede sanzioni per la mancata pubblicazione; l’obbligo resta comunque in vigore. Resta incerto il significato di «per esteso»: né la legge né il decreto precisano se vada pubblicato il testo integrale di contratti e clausole o se basti indicarli in modo completo.

La stessa legge impone di pubblicare sul sito anche i dati di tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito della funzione di gestione del rischio sanitario, il risk management (art. 4, comma 3). Ha inoltre modificato la Legge 208/2015 (art. 1, comma 539), aggiungendo ai compiti di quella funzione, che le Regioni rendono obbligatoria per le strutture, una relazione annuale sugli eventi avversi da pubblicare sul sito: per una struttura privata l’obbligo concreto dipende quindi dagli atti della propria Regione. La realizzazione e l’aggiornamento del sito della struttura sono descritti nella pagina sui siti web sanitari.

Che cosa verificare sull’assicurazione di poliambulatori e cliniche

Prima dell’apertura, e a ogni rinnovo della polizza, conviene verificare quattro punti: la copertura della struttura, la classe di rischio, la posizione dei medici e la pagina del sito.

La copertura assicurativa è fra gli adempimenti seguiti nella consulenza per l’apertura di strutture sanitarie di OIDA Labs, mentre la scelta della polizza e l’esame dei contratti restano ai consulenti della struttura.

Fonti:
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FAQ
// Domande frequenti

Quello che ci chiedono

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La struttura sanitaria risponde dell'errore di un medico libero professionista?

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Sì, quando se ne avvale per adempiere la propria obbligazione verso il paziente. La Legge 24/2017 (art. 7) fa rispondere la struttura sanitaria pubblica o privata delle condotte dolose o colpose dei professionisti di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e anche se non sono suoi dipendenti, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. Il medico risponde in via extracontrattuale, salvo che abbia agito in base a un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
/02

L'assicurazione è obbligatoria per un poliambulatorio privato?

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Sì, salvo che la struttura adotti le altre analoghe misure previste dalla legge. Ogni struttura sanitaria privata deve essere provvista di copertura assicurativa o di altre analoghe misure, cioè dell'assunzione diretta del rischio, per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, anche per i danni causati dal personale che vi opera a qualunque titolo (Legge 24/2017, art. 10, comma 1). I requisiti minimi delle polizze, massimali compresi, sono fissati dal decreto ministeriale 232/2023.
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La struttura deve assicurare i medici liberi professionisti che vi lavorano?

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Per i danni che la struttura stessa deve risarcire, sì: la sua copertura deve comprendere quelli causati dal personale che vi opera a qualunque titolo, liberi professionisti compresi (Legge 24/2017, art. 10, comma 1, primo periodo; decreto 232/2023, art. 3, comma 1). Resta incerto se debba assicurare anche la responsabilità personale del libero professionista, perché la legge e il decreto attuativo adottano criteri diversi: la Legge 24/2017 esclude per lui l'obbligo della struttura (art. 10, commi 1 e 2), mentre il decreto 232/2023 include nelle coperture della struttura la responsabilità extracontrattuale dei professionisti non dipendenti di cui si avvale (art. 3). Il medico libero professionista resta comunque obbligato ad avere un'assicurazione professionale (Legge 24/2017, art. 10, comma 2), che può essere anche una copertura stipulata dalla struttura (decreto 232/2023, art. 3, comma 4).
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Che cosa deve pubblicare sul sito la struttura sanitaria riguardo alla propria assicurazione?

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La denominazione dell'impresa che presta la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative o le altre analoghe misure che determinano la copertura (Legge 24/2017, art. 10, comma 4). La Legge 24/2017 non fissa termini né formato e non prevede sanzioni per la mancata pubblicazione; l'obbligo resta comunque a carico della struttura. Né la legge né il decreto attuativo precisano se «per esteso» significhi pubblicare il testo integrale dei contratti.
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Quali sono i massimali minimi della polizza di una struttura sanitaria?

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Per la responsabilità civile verso terzi il decreto ministeriale 232/2023 (art. 4) fissa tre minimi per sinistro, secondo la classe di rischio: 1 milione di euro per le strutture ambulatoriali, laboratori compresi, che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, cioè situati negli istituti di ricovero e cura; 2 milioni per le strutture senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto e per le strutture ambulatoriali con prestazioni da ambulatorio protetto o con attività odontoiatrica; 5 milioni per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto. Il massimale per anno deve essere almeno il triplo. Per le strutture ambulatoriali senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, senza prestazioni da ambulatorio protetto e senza attività odontoiatrica, le prime due classi si sovrappongono e il testo non dice quale prevalga. Verso i prestatori d'opera il minimo è di 2 milioni per sinistro e per anno.
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La struttura sanitaria può rivalersi sul medico dopo aver risarcito il paziente?

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Solo in caso di dolo o colpa grave (Legge 24/2017, art. 9, comma 1), e solo se la struttura ha comunicato al medico, con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del giudizio, entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto introduttivo e con copia dell'atto, e l'avvio di trattative stragiudiziali, entro quarantacinque giorni e con invito a prendervi parte: se una delle comunicazioni manca, è tardiva o incompleta, la rivalsa non è ammissibile (art. 13). Se il medico non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale, la rivalsa si esercita soltanto dopo il risarcimento ed entro un anno dal pagamento, a pena di decadenza (art. 9, comma 2). Nelle strutture private la rivalsa per colpa grave non può superare, per singolo evento, il triplo del valore maggiore del reddito professionale, compresa la retribuzione lorda, dell'anno di inizio della condotta o di quello precedente o successivo; il limite non vale per i professionisti dell'art. 10, comma 2 (art. 9, comma 6).
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