Aprire uno studio dentistico: autorizzazione, direttore sanitario e requisiti

Autorizzazione, SCIA o comunicazione secondo la Regione, direttore sanitario, radioprotezione e requisiti: cosa serve all'odontoiatra che apre lo studio.

Per aprire uno studio dentistico l’odontoiatra iscritto all’albo ha bisogno di un titolo sanitario per i locali, che a seconda della Regione è un’autorizzazione, una SCIA o una comunicazione. Prima di usare l’apparecchio radiologico deve inoltre adempiere agli obblighi di radioprotezione. Il direttore sanitario è obbligatorio quando l’attività è esercitata da una società operante nel settore odontoiatrico.

Le regole generali dell’autorizzazione per gli studi medici e odontoiatrici sono illustrate nella guida sull’autorizzazione sanitaria per lo studio medico. Questo articolo segue il percorso dell’odontoiatra, con le regole proprie dello studio dentistico, e non tratta i costi né gli incentivi.

Serve l’autorizzazione sanitaria per aprire uno studio dentistico?

Lo studio dentistico ha bisogno dell’autorizzazione all’esercizio quando è attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente; l’Emilia-Romagna e il Veneto la chiedono per ogni studio odontoiatrico. La regola nazionale è l’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, che lascia alle Regioni il compito di stabilire modalità e termini dell’autorizzazione.

Le Regioni esaminate seguono impostazioni diverse. L’Emilia-Romagna e il Veneto inseriscono ogni studio odontoiatrico fra le attività soggette ad autorizzazione, qualunque prestazione vi si esegua. Lazio, Toscana, Campania e Puglia graduano invece il titolo sull’invasività delle prestazioni: quelle a minore invasività passano per una SCIA o una comunicazione, le altre per l’autorizzazione. Ogni Regione fissa il confine con un proprio elenco. Il Lazio chiede l’autorizzazione per la sedazione farmacologica, la chirurgia ambulatoriale e ogni accesso vascolare, prelievi compresi; la Campania mette fra le prestazioni a minore invasività anche la chirurgia orale e l’implantologia, entro limiti precisi.

In Lombardia l’autorizzazione non è prevista per le strutture ambulatoriali. Quelle di attività odontoiatrica monospecialistica presentano all’ATS una SCIA, che consente di avviare l’attività dalla presentazione.

Le regole di otto Regioni per aprire uno studio dentistico

Lo stesso studio dentistico, con un riunito, un apparecchio per radiografie endorali e l’anestesia locale, cambia titolo e procedura da una Regione all’altra.

RegioneTitolo per lo studio dentisticoA chi si presentaControllo
Emilia-Romagnaautorizzazione per ogni studio odontoiatrico, anche associatoComune, tramite la piattaforma SUAP regionalesopralluogo dell’AUSL prima del rilascio
Venetoautorizzazione per lo studio odontoiatricoComuneparere dell’azienda sanitaria prima del rilascio
LombardiaSCIA come attività odontoiatrica monospecialistica; la sola comunicazione per lo studio senza apparecchio radiologico, secondo le ATS di Milano e di BresciaATS, portale regionalesopralluogo dopo l’avvio
Laziocomunicazione se lo studio non usa la sedazione farmacologica, non esegue chirurgia ambulatoriale né accessi vascolari, prelievi compresi; altrimenti autorizzazioneASL e Regione via PEC; per l’autorizzazione la Regioneper l’autorizzazione, sopralluogo dell’ASL entro 60 giorni
ToscanaSCIA per le prestazioni a minore invasività, autorizzazione per quelle invasiveSUAP del Comunecontrollo del Comune entro 60 giorni
CampaniaSCIA per lo studio con apparecchi elettromedicali o procedure a minore invasività, autorizzazione per le prestazioni invasiveComune, con copia all’ASLverifica dell’ASL entro 30 giorni
Pugliacomunicazione per lo studio con prestazioni a minore invasività, autorizzazione per quello con prestazioni a media invasivitàASL per la comunicazione, Comune per l’autorizzazionenulla osta dell’ASL entro 90 giorni
Piemontenessuna autorizzazione per lo studio professionale, secondo l’Ordine di Torino, che descrive la situazione come in evoluzioneComune, per l’ambulatorionon indicato

In Lombardia le ATS di Milano e di Brescia considerano l’apparecchio radiologico un elemento che fa uscire lo studio dalla categoria dello studio professionale, e lo assoggettano alla SCIA. Per il Piemonte la tabella riporta l’indicazione dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino, unica fonte disponibile in assenza di un atto regionale. Le sue risposte non sono datate, descrivono la situazione come in evoluzione e chiedono l’autorizzazione quando lo studio è complesso per organizzazione, numero di professionisti o strumentazione, anche se a gestirlo è un solo odontoiatra. I moduli da usare sono quelli dell’ente competente per il territorio in cui ha sede lo studio.

Quali requisiti deve avere lo studio dentistico

I requisiti dello studio dentistico si fondano su quelli minimi nazionali per l’attività ambulatoriale e si completano con le schede regionali dedicate all’odontoiatria. Il DPR 14 gennaio 1997, atto di indirizzo che le Regioni traducono nei propri requisiti, prevede una sala per le prestazioni che rispetti la riservatezza del paziente, spazi di attesa, servizi igienici distinti per utenti e personale, depositi per il materiale pulito e per quello sporco, un carrello per l’emergenza e procedure scritte di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Le schede regionali aggiungono requisiti propri. Il Veneto chiede almeno 9 metri quadrati per riunito (7 per gli spazi di igiene e ortodonzia), uno spazio per la sterilizzazione se si esegue in sede e un deposito separato per i rifiuti, compresi quelli di amalgama. In Lombardia la delibera regionale del 2001 indica 9 metri quadrati per riunito, mentre le linee guida dell’ATS di Bergamo del 2024 fissano a 7,5 metri quadrati la sala visita dell’attività odontoiatrica monospecialistica. In Toscana e in Campania lo studio che apre con la SCIA documenta la sterilizzazione con una relazione, asseverata nella prima e descrittiva nella seconda.

I locali devono avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività sanitaria. Nel Lazio lo studio non soggetto ad autorizzazione non può avere sede in un immobile accatastato come abitazione, salvo lo studio in casa del singolo professionista. Il tema è approfondito nell’articolo sullo studio medico in appartamento.

Quando lo studio dentistico deve avere un direttore sanitario

La Legge 124/2017 impone il direttore sanitario odontoiatra alle società operanti nel settore odontoiatrico e non lo prevede per il singolo libero professionista, al quale alcune Regioni chiedono però un responsabile sanitario. I commi 153-156 consentono l’esercizio dell’odontoiatria tramite queste società se le loro strutture hanno un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri. Nel poliambulatorio con un servizio odontoiatrico e un direttore sanitario non odontoiatra serve anche un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici, che svolge la funzione in una sola struttura.

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo la procedura del DM 91/2023. Il direttore sanitario comunica l’incarico all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia in cui ha sede la struttura. Puglia e Lombardia prevedono un responsabile sanitario anche per lo studio del singolo professionista, che in Puglia coincide con il titolare e in Lombardia, per l’attività odontoiatrica monospecialistica, deve essere un odontoiatra.

Sulla società tra professionisti le indicazioni territoriali divergono. Il Lazio la esonera dall’obbligo del direttore sanitario con una delibera che non richiama la Legge 124/2017, e per la STP odontoiatrica il punto va verificato con la Regione e con l’Ordine; l’ATS di Bergamo chiede la nomina quando il titolare dell’attività odontoiatrica è una società, senza distinguere la società tra professionisti dalle altre. La scelta della forma societaria è trattata nell’articolo su società tra professionisti o srl, il ruolo del direttore nella guida sul direttore sanitario della struttura privata.

Radiografie nello studio dentistico: gli obblighi di radioprotezione

Prima di usare l’apparecchio per radiografie endorali o l’ortopantomografo, l’odontoiatra deve far esaminare il progetto da un esperto di radioprotezione, nominare il responsabile dell’impianto e notificare la pratica almeno dieci giorni prima dell’inizio. Sono gli obblighi del D.Lgs. 101/2020.

L’odontoiatra svolge un’attività radiodiagnostica complementare, ammessa solo come ausilio diretto alle proprie prestazioni, che esclude gli esami per conto di terzi e i referti radiologici. Nel Lazio lo studio in regime di comunicazione può usare l’apparecchio radiografico endorale, l’ortopantomografo e il tomografo a fascio conico solo come ausilio alla visita o al trattamento.

Albo, assicurazione, rifiuti e personale dello studio dentistico

Oltre al titolo sanitario e agli obblighi di radioprotezione, l’odontoiatra che apre lo studio deve essere iscritto all’albo e assicurato, deve provvedere al deposito e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e deve affidare l’assistenza alla poltrona a personale con l’attestato di assistente di studio odontoiatrico.

I passaggi per aprire uno studio dentistico, nell’ordine

Nessuna norma stabilisce l’intera sequenza; le regole regionali ne fissano i singoli passaggi, dai quali si ricava l’ordine seguente.

  1. Iscrizione all’albo degli odontoiatri, che è il presupposto dell’esercizio e che i moduli regionali richiedono.
  2. Locali e destinazione d’uso, con la planimetria firmata da un tecnico.
  3. Progetto dell’impianto radiologico, esaminato dall’esperto di radioprotezione prima dell’installazione.
  4. Titolo sanitario: con SCIA o comunicazione l’attività può iniziare dalla presentazione o dal giorno successivo, tranne in Puglia, dove l’ASL rilascia entro novanta giorni il nulla osta allo svolgimento dell’attività; con l’autorizzazione si attende il provvedimento, preceduto dal sopralluogo.
  5. Apparecchio radiologico: prima verifica dell’esperto e notifica almeno dieci giorni prima dell’uso.
  6. Apertura, con la comunicazione dell’incarico del direttore o del responsabile sanitario, dove è prevista.

La legge non stabilisce se il titolo sanitario preceda o segua la notifica della pratica radiologica, e le Regioni possono unire le due procedure. Questa sequenza è il punto di partenza della consulenza per l’apertura di strutture sanitarie di OIDA Labs. Dopo l’apertura, la comunicazione dello studio verso i pazienti segue regole proprie, illustrate nella pagina sul marketing per studi odontoiatrici.

Fonti:
// Condividi
FAQ
// Domande frequenti

Quello che ci chiedono

/01

Serve l'autorizzazione sanitaria per aprire uno studio dentistico?

+
Dipende dalla Regione. In Emilia-Romagna e in Veneto ogni studio odontoiatrico va autorizzato dal Comune. Nel Lazio, in Toscana, in Campania e in Puglia l'autorizzazione serve per le prestazioni che la Regione considera più invasive, secondo un elenco proprio di ciascuna; per le altre bastano una SCIA o una comunicazione, in Puglia seguita dal nulla osta dell'ASL. In Lombardia l'attività odontoiatrica monospecialistica parte con una SCIA all'ATS.
/02

Un dentista che apre da solo deve nominare un direttore sanitario?

+
La Legge 124/2017 impone il direttore sanitario odontoiatra alle società operanti nel settore odontoiatrico e ai poliambulatori con un servizio odontoiatrico, mentre il singolo libero professionista non è tenuto a nominarlo. Puglia e Lombardia prevedono però un responsabile sanitario, che in Puglia coincide con il professionista titolare dello studio e in Lombardia, per l'attività odontoiatrica monospecialistica, deve essere un odontoiatra.
/03

Cosa serve per installare un apparecchio radiologico nello studio dentistico?

+
Il D.Lgs. 101/2020 chiede di incaricare un esperto di radioprotezione, che esamina il progetto prima dell'installazione ed esegue la prima verifica, di nominare il responsabile dell'impianto e di notificare la pratica, almeno dieci giorni prima dell'uso, al Comando dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, all'ARPA e, ove competente, all'Ispettorato territoriale del lavoro.
/04

L'assistente alla poltrona deve avere un attestato?

+
Sì. Chi assiste l'odontoiatra alla poltrona deve avere l'attestato regionale di assistente di studio odontoiatrico, secondo l'Accordo recepito con il DPCM 9 marzo 2022, salvo le esenzioni per chi aveva già un'esperienza lavorativa riconosciuta.
// Prossimo passo · Apertura Strutture Sanitarie

Stai pensando di aprire una struttura sanitaria?

Raccontaci il progetto: una prima lettura di fattibilità regolatoria e di posizionamento.

Parliamone →

// Continua a leggere

28.10.2026 Aprire un ambulatorio infermieristico: requisiti e autorizzazioni → 28.10.2026 Società tra professionisti o srl: quale forma per uno studio medico o odontoiatrico → 28.10.2026 Voltura dell'autorizzazione sanitaria: cosa fare quando si rileva o si cede uno studio →