Aprire un ambulatorio infermieristico: requisiti e autorizzazioni

Studio o ambulatorio, comunicazione o autorizzazione: cosa serve all'infermiere libero professionista per aprire, in cinque Regioni, e cosa fa in autonomia.

L’infermiere libero professionista può aprire uno studio proprio: il profilo professionale prevede in modo esplicito l’esercizio libero professionale, anche sul territorio e a domicilio. Se basti una comunicazione o serva un’autorizzazione dipende dalle prestazioni che si eseguono, dal modo in cui l’attività è organizzata e dalla normativa della Regione. Il nome sulla targa, «studio» o «ambulatorio», non determina il regime.

Le regole nazionali sono le stesse che valgono per gli studi medici, descritte nella guida sull’autorizzazione sanitaria per lo studio medico. Qui sono esaminate per l’esercizio infermieristico, insieme a ciò che è proprio della professione: il campo di attività autonoma e gli adempimenti verso l’OPI e l’ENPAPI.

Un infermiere può aprire uno studio o un ambulatorio proprio?

L’infermiere iscritto all’albo può esercitare in libera professione e aprire uno studio, da solo o con altri professionisti. Il fondamento è nel DM 739/1994, che prevede il regime libero professionale. Due leggi successive hanno ridefinito il campo di attività: la Legge 42/1999, che ha abrogato il mansionario del 1974, e la Legge 251/2000, che riconosce l’autonomia professionale nelle funzioni del profilo. In qualunque forma si eserciti, resta necessaria l’iscrizione all’albo dell’OPI.

Il Vademecum della libera professione della FNOPI, aggiornato a marzo 2025, indica quattro forme di esercizio:

Il Codice deontologico vigente, efficace dal 22 marzo 2025, impone agli articoli 42-44 tre obblighi a chi esercita in libera professione: leale concorrenza fra colleghi, un contratto di cura formalizzato con l’assistito e la garanzia di continuità delle cure. L’infermiere iscritto all’albo è quindi già legittimato ad aprire uno studio; resta da stabilire quale procedura prescriva la Regione.

Che differenza c’è tra studio e ambulatorio infermieristico?

Lo studio è la sede in cui il professionista esercita personalmente; diventa ambulatorio quando l’organizzazione prevale sul singolo atto professionale. Nessuna norma nazionale definisce i due termini, ma le fonti regionali usano lo stesso criterio. Per l’ATS di Milano lo studio è quello in cui l’attività è svolta direttamente e solo dal titolare. Per il Lazio lo studio non ha una rilevanza giuridica autonoma rispetto al professionista.

Lo studio assume la qualifica di struttura, con requisiti propri e un direttore sanitario, quando più professionisti operano con un coordinamento o una gestione unitaria, oppure condividono un apparato amministrativo. Sulla gestione da parte di una società le Regioni si dividono. In Lombardia la struttura gestita da una società è soggetta a SCIA con i requisiti dell’ambulatorio, e in Emilia-Romagna il polistudio organizzato in società esce dal regime della comunicazione. Nel Lazio e in Toscana la società tra professionisti può restare nel regime dello studio, e nel Lazio non deve nominare un direttore sanitario. La FNOPI propone un facsimile di targa per l’«ambulatorio infermieristico», ma il regime dipende dalla classificazione regionale, che guarda all’organizzazione del lavoro prima che al nome.

Quando un ambulatorio infermieristico ha bisogno dell’autorizzazione

L’autorizzazione serve quando lo studio è attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, e quando l’attività è organizzata come struttura ambulatoriale; in Lombardia, in entrambi i casi, si presenta invece una SCIA. È la regola dell’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, che vale per gli studi dei medici, degli odontoiatri e delle altre professioni sanitarie.

Nessuna norma nazionale stabilisce quali prestazioni rendano uno studio «a rischio». L’ATS di Milano indica come esempi gli apparecchi elettromedicali di classe IIb e III e i laser di classe 3R, 3B e 4. La Toscana ha criteri di minore invasività scritti per gli studi medici, mentre il Lazio li fissa per tutti gli studi, compresi quelli delle professioni sanitarie non mediche. Lo stesso atto può quindi essere classificato in modo diverso da una Regione all’altra.

Un caso da conoscere riguarda i prelievi e le terapie endovenose. Nel Lazio la DGR 669/2026 lascia nel regime della comunicazione solo lo studio che non esegue accessi vascolari di alcun tipo, compresi prelievi ematici, infusioni e somministrazioni endovenose: con queste prestazioni serve l’autorizzazione. A chi intende eseguire prestazioni invasive, prelievi o infusioni conviene verificare con l’ATS o l’ASL competente, prima dell’apertura, in quale regime ricadano.

Come si apre uno studio infermieristico: le procedure in cinque Regioni

In quattro delle cinque Regioni esaminate lo studio individuale che non esegue procedure complesse è soggetto a una comunicazione; variano però l’ente che la riceve, la piattaforma e i requisiti. La tabella mette a confronto i regimi.

RegioneStudio senza procedure complesseStudio attrezzato o ambulatorioA chi si presenta
Lombardiacomunicazione di inizio attività, una per professionista, con requisiti minimi dei localiSCIA, anche per le strutture gestite da societàATS (riferimento: ATS di Milano)
Laziocomunicazione di inizio attività sulla piattaforma regionale, con SPID o CIE, solo se lo studio non esegue accessi vascolari, prelievi ematici e infusioni endovenose compresi; il PDF protocollato si espone nello studioautorizzazione all’esercizio; l’ambulatorio ha un direttore sanitarioRegione, piattaforma telematica; vigilanza dell’ASL
Emilia-Romagnacomunicazione di svolgimento di attività sanitaria; l’attività parte dalla data di invioautorizzazione del Comune, con parere dell’AUSLComune, tramite SUAP
Toscanastudio associato o società tra professionisti: SCIA. Studio individuale: regime non indicato dal regolamentoautorizzazione del ComuneSUAP del Comune
Pugliacomunicazione di apertura all’ASL, con planimetria, attrezzature e titolo; nulla osta entro 90 giorniautorizzazione all’esercizio, per gli studi individuati dalla GiuntaASL, Dipartimento di prevenzione

In Toscana né la legge regionale né il regolamento disciplinano espressamente lo studio individuale dell’infermiere: il regime va verificato con il Comune o con l’ASL. In Lombardia le ATS diverse da quella di Milano possono seguire prassi proprie. In ogni Regione il primo passo è consultare la modulistica dell’ente competente per il territorio in cui si apre lo studio.

Cosa fa l’infermiere in autonomia e cosa su prescrizione medica

In autonomia l’infermiere identifica i bisogni di assistenza, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale e si occupa di prevenzione ed educazione sanitaria; delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche del medico garantisce la corretta applicazione. Sono le funzioni elencate dal profilo del DM 739/1994; come precisa la Legge 42/1999, restano salve le competenze mediche.

Non esiste più un elenco nazionale di singoli atti: il campo di attività è determinato dal profilo, dalla formazione e dal codice deontologico. Per i farmaci il criterio è netto: i medicinali soggetti a prescrizione medica, fra cui di regola quelli per via parenterale (D.Lgs. 219/2006), si somministrano solo sulla base della prescrizione del medico.

Il Codice deontologico impone di agire entro i limiti della propria competenza e di richiedere una consulenza quando necessario. Per le prestazioni eseguite senza indicazione medica, la FNOPI precisa che il consenso dell’assistito è raccolto dall’infermiere. Il contratto di cura, che il Codice chiede di formalizzare e che conviene mettere per iscritto, è lo strumento con cui definire le prestazioni, i loro presupposti e i loro limiti.

Gli adempimenti dell’infermiere che apre in libera professione

Oltre alla comunicazione o all’autorizzazione dello studio, l’infermiere che avvia l’attività libero professionale deve notificarne l’inizio all’OPI, iscriversi all’ENPAPI e stipulare una polizza di responsabilità civile professionale.

Le linee guida sulla pubblicità del Vademecum FNOPI chiedono all’infermiere libero professionista di sottoporre in via preventiva al proprio Ordine la comunicazione pubblicitaria, targa compresa: è un’indicazione della Federazione, e modalità e moduli li stabilisce l’OPI di iscrizione. Le regole della comunicazione dei professionisti sanitari sono raccolte nell’articolo sulla targa e la pubblicità dello studio. Le misure per finanziare l’avvio sono descritte in quello sui finanziamenti per aprire uno studio.

L’infermiere in un poliambulatorio, in uno studio associato o in società

Il professionista che opera all’interno di una struttura già autorizzata non presenta una comunicazione propria. Più professionisti che condividono la stessa sede costituiscono un ambulatorio quando l’attività ha una gestione comune. In Emilia-Romagna, se più professionisti esercitano allo stesso indirizzo, la sede resta un «polistudio» finché non introducono un coordinamento, una gestione unitaria o un apparato amministrativo comune; da quel momento è un poliambulatorio, con i requisiti propri e il direttore sanitario.

Nel Lazio più professionisti possono avvicendarsi negli stessi locali, nei limiti fissati dalla DGR 669/2026. In Lombardia gli studi associati possono restare in regime di comunicazione, ma la struttura gestita da una società è soggetta a SCIA e ai requisiti dell’ambulatorio. La società tra professionisti multidisciplinare, secondo la FNOPI, si iscrive all’Ordine dell’attività prevalente. La scelta della forma societaria è trattata nell’articolo su società tra professionisti o srl.

Che cosa verificare prima di aprire un ambulatorio infermieristico

Prima di firmare un contratto di locazione conviene verificare quattro aspetti: le prestazioni previste, l’organizzazione, la procedura regionale e gli adempimenti professionali.

Le stesse verifiche costituiscono la prima fase della consulenza per l’apertura di strutture sanitarie di OIDA Labs.

Fonti:
// Condividi
FAQ
// Domande frequenti

Quello che ci chiedono

/01

Un infermiere può aprire un ambulatorio privato?

+
Sì. Il profilo professionale prevede l'esercizio libero professionale, e l'infermiere iscritto all'albo dell'OPI può esercitare da solo, in uno studio associato, in una cooperativa o in una società tra professionisti. Se serva una comunicazione o un'autorizzazione dipende dalle prestazioni eseguite, dall'organizzazione dello studio e dalla normativa della Regione.
/02

Serve l'autorizzazione sanitaria per uno studio infermieristico?

+
Solo se lo studio è attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, oppure se è organizzato come struttura ambulatoriale, per esempio con una gestione comune fra più professionisti. Nel Lazio bastano prelievi ematici o infusioni endovenose a richiedere l'autorizzazione. Negli altri casi basta una comunicazione o una SCIA, secondo la Regione; in Lombardia anche lo studio attrezzato e l'ambulatorio si avviano con una SCIA all'ATS.
/03

L'infermiere libero professionista deve avere un'assicurazione?

+
Sì. La Legge 24/2017 conferma l'obbligo di assicurazione per chi esercita in libera professione o fuori dalle strutture sanitarie, e la FNOPI lo indica fra le condizioni per esercitare.
/04

Un infermiere può fare un'iniezione senza la prescrizione del medico?

+
Per i farmaci soggetti a prescrizione medica, no: l'infermiere li somministra sulla base della prescrizione del medico, come prevede il profilo professionale. In autonomia l'infermiere pianifica, gestisce e valuta l'assistenza, e si occupa di prevenzione ed educazione sanitaria.
// Prossimo passo · Apertura Strutture Sanitarie

Stai pensando di aprire una struttura sanitaria?

Raccontaci il progetto: una prima lettura di fattibilità regolatoria e di posizionamento.

Parliamone →

// Continua a leggere

28.10.2026 Aprire uno studio dentistico: autorizzazione, direttore sanitario e requisiti → 28.10.2026 Società tra professionisti o srl: quale forma per uno studio medico o odontoiatrico → 28.10.2026 Voltura dell'autorizzazione sanitaria: cosa fare quando si rileva o si cede uno studio →