Una struttura sanitaria privata che chiede a un’intelligenza artificiale generativa “cosa posso pubblicare?” riceve una risposta immediata, sicura di sé e formattata come un parere. A volte è anche sbagliata. In un nostro test una AI ha citato, come norma di riferimento della pubblicità sanitaria, una inesistente “Legge Boldi”. Il testo era plausibile, il tono autorevole e il contenuto falso.
Il problema non è aneddotico e non riguarda un solo modello. Riguarda il modo in cui questi strumenti funzionano, e ha una conseguenza precisa per chi comunica in sanità: la normativa della pubblicità sanitaria è esattamente il terreno in cui una risposta plausibile ma errata costa una sanzione, perché la responsabilità di ciò che viene pubblicato ricade sul professionista e sul direttore sanitario.
Le regole generali di come si comunica in questo settore restano quelle della guida al marketing sanitario. Qui affrontiamo un punto più specifico: perché non si può delegare a un’AI la lettura della norma, e cosa dice davvero il testo vigente.
Perché un’AI inventa una norma
Un modello linguistico generativo non è una banca dati giuridica. È un sistema che produce la sequenza di parole più probabile dato un contesto, senza un meccanismo interno che garantisca la verità di ciò che scrive. Quando la domanda riguarda una norma poco presente nei dati o formulata in modo ambiguo, il modello non risponde “non lo so”: genera comunque una risposta verosimile, e può costruire il nome di una legge, un numero di articolo o una citazione che non esistono. È il fenomeno che viene chiamato allucinazione.
Per molte domande questo è un inconveniente. Per la normativa sanitaria è un rischio, perché la risposta arriva con la stessa sicurezza formale di quella corretta, e chi la riceve non ha modo di distinguerle senza andare a verificare la fonte. Una struttura che imposta la propria comunicazione su una norma inventata non se ne accorge finché non arriva la contestazione.
Il rischio non è teorico: la giurisprudenza
Che l’uso non verificato dell’AI produca conseguenze giuridiche non è più una previsione. Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 338/2026 depositata il 20 febbraio 2026, ha esaminato un caso in cui una parte aveva fondato le proprie difese su quattro precedenti di Cassazione che, alla verifica, sono risultati inesistenti, in un modo compatibile proprio con le allucinazioni dei modelli generativi. Il Tribunale ha qualificato la condotta come gravemente negligente e ha applicato la responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 del codice di procedura civile.
Il principio affermato è generale e vale ben oltre l’aula di tribunale: l’AI generativa non è una fonte, e il suo utilizzo richiede la verifica autonoma di ciò che produce. Nel frattempo il quadro normativo si è mosso nella stessa direzione. Il Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act, e la sua attuazione italiana con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, introducono principi di trasparenza e un obbligo di dichiarare l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale nelle prestazioni professionali. La responsabilità di quanto viene comunicato resta umana, e in sanità ha un titolare preciso.
Cosa dice davvero la normativa vigente
Il decreto Bersani (D.L. 223/2006) ha liberalizzato la pubblicità informativa, ammettendo le informazioni su titoli, specializzazioni, caratteristiche e prezzi delle prestazioni, se trasparenti e veritiere. È il punto di partenza, spesso citato senza le modifiche successive che ne hanno cambiato il perimetro.
La norma oggi di riferimento è l’art. 1, comma 525, della Legge 145/2018, come modificato dall’art. 6 del D.L. 69/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 103/2023. La modifica ha sostituito il precedente riferimento alla sicurezza dei trattamenti con quello al diritto a una corretta informazione sanitaria: le comunicazioni possono contenere esclusivamente le informazioni funzionali a garantire questo diritto, ed escludono, nel rispetto della libera e consapevole scelta del paziente, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, incluse le comunicazioni che contengono offerte, sconti e promozioni, idoneo a determinare un ricorso improprio a trattamenti sanitari. L’intervento è nato per superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nel caso NIF 2020/4008.
Il Codice di Deontologia Medica della FNOMCeO (artt. 55-57) fissa il principio generale, ossia che l’informazione sanitaria non può essere promozionale né suggestiva. Il confine, come abbiamo già descritto parlando di comunicazione sanitaria, non è tra ciò che si può dire e ciò che si deve tacere, ma tra informare e reclamizzare.
Ciò che la legge non dice
È qui che l’imprecisione, umana o generata da un’AI, produce i danni maggiori. La legge nomina espressamente, come elementi vietati, le offerte, gli sconti e le promozioni. Non nomina i testimonial, le immagini del prima e dopo e gli influencer. Questi non sono assenti dal quadro delle regole, ma vi entrano per una via diversa: sono le linee guida degli Ordini e della FNOMCeO a ricondurli al divieto di comunicazione attrattiva e suggestiva, e la valutazione avviene caso per caso.
La distinzione non è accademica. Attribuire alla legge un divieto che sta nell’interpretazione degli Ordini, o considerare libero ciò che gli Ordini sanzionano, sono due errori speculari, ed entrambi portano a decisioni sbagliate su cosa una struttura può pubblicare. È esattamente il tipo di sfumatura che una risposta generata automaticamente appiattisce, perché tende a presentare come “la legge vieta” ciò che è invece un orientamento interpretativo. La recensione autentica del paziente, ad esempio, resta utilizzabile se veritiera, non concordata né incentivata, con il consenso scritto richiesto dalla normativa privacy: è informazione, non testimonial costruito.
La verifica è una competenza, non un automatismo
Niente di tutto questo significa che l’intelligenza artificiale non abbia posto nel lavoro di una struttura sanitaria. Lo ha, e lo usiamo anche noi nei processi che se ne avvantaggiano. Significa che, sulla normativa, l’output di un modello è un’ipotesi da verificare, non una conclusione. La differenza tra le due cose è una competenza umana: conoscere il testo vigente, sapere dove leggerlo aggiornato, e distinguere la legge dall’interpretazione degli Ordini.
Per una struttura questa competenza si traduce in una regola operativa semplice: nessuna scelta di comunicazione sanitaria dovrebbe poggiare su una fonte che non sia stata verificata sul testo di legge in vigore in quel momento. Vale per l’AI e vale per gli articoli divulgativi, molti dei quali, competitor inclusi, citano ancora versioni superate della norma. La conformità non è un adempimento che si aggiunge alla comunicazione: è la condizione che la rende pubblicabile, e la responsabilità di chi firma non si delega a un modello.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere di un legale sanitario né la responsabilità del direttore sanitario della struttura, che resta il responsabile finale di ciò che viene pubblicato.